Art. 1.
(Estensione della metrologia legale a tutti gli strumenti di determinazione di quantità dai quali si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni).

      1. L'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - 1. I misuratori di gas, dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici, nonché ogni nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 71/316/CEE, sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta sono posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori di servizi che si avvalgono dei misuratori o dei contatori per determinare le tariffe dei servizi medesimi, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.
      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

          a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CE;

          b) le modalità per l'identificazione dell'anno a decorrere dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

 

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          c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori o sui contatori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

          d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori o dei contatori, mediante idonee metodologie avvalendosi, nel caso della verificazione, dei princìpi di garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CE;

          e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».

      2. All'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le apparecchiature di rilevamento automatico delle violazioni alle norme sulla velocità sono sottoposte altresì a verifica semestrale».